IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50,  come
modificato dall'articolo 1, comma  6,  lettera  e),  della  legge  24
novembre 2000, n. 340; 
 Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50; 
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000; 
  Visto  il  parere   della   Conferenza   Stato-citta',   ai   sensi
dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella riunione del 14 settembre 2000; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  18  settembre
2000; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 dicembre 2000; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno e della giustizia; 
                                EMANA 
                      il seguente regolamento: 
 
                             Art. 1 (R) 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente testo unico si intende per: 
   a)  DOCUMENTO  AMMINISTRATIVO  ogni   rappresentazione,   comunque
formata, del  contenuto  di  atti,  anche  interni,  delle  pubbliche
amministrazioni  o,  comunque,  utilizzati  ai  fini   dell'attivita'
amministrativa. Le relative modalita'  di  trasmissione  sono  quelle
indicate al capo II, sezione III del presente testo unico. 
   b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di  atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti. 
   c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia
del  titolare  e  rilasciato,  su  supporto  cartaceo,  magnetico   o
informatico, da una pubblica  amministrazione  italiana  o  di  altri
Stato che consente l'identificazione personale del titolare. 
   d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la  carta  di  identita'  ed  ogni  altro
documento munito di  fotografia  rilasciato,  su  supporto  cartaceo,
magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello  Stato
italiano o di altri Stati con la finalita' prevalente  di  dimostrare
l'identita' personale del suo titolare. 
   e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO  il  documento  analogo  alla
carta  d'identita'  elettronica  rilasciato  dal   comune   fino   al
compimento del quindicesimo anno di eta'. 
   f) CERTIFICATO il  documento  rilasciato  da  una  amministrazione
pubblica   avente   funzione   di   ricognizione,   riproduzione    e
partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti
in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche. 
   g) DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  Dl  CERTIFICAZIONE,  il  documento,
sottoscritto   dall'interessato,prodotto    in    sostituzione    dei
certificati di cui alla lettera f). 
   h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO Dl NOTORIETA'  il  documento,
sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualita'  personali
e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa  nelle  forme
previste dal presente testo unico. 
   i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di un
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e'  stata  apposta  in  sua
presenza,  previo  accertamento  dell'identita'  della  persona   che
sottoscrive. 
   l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale  della  legale
qualita' di chi ha apposto la propria firma sopra atti,  certificati,
copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa. 
   m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da  parte  di  una
pubblica  amministrazione  competente,  che  un'immagine  fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato. 
   n)  FIRMA  DIGITALE  il  risultato  della  procedura   informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche  a  coppia,
una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la
chiare  privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave   pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la  provenienza
e l'integrita' di  un  documento  informatico  o  di  un  insieme  di
documenti informatici. 
   o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e,  nei  rapporti
con  l'utenza,  i  gestori  di  pubblici  sevizi  che   ricevono   le
dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e  h)  o  provvedono
agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43. 
   p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori  di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i
dati   contenuti   nelle   dichiarazioni   sostitutive,o    richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli
43 e 71. 
   q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme  delle  attivita'  finalizzate
alla   registrazione   di   protocollo   e   alla    classificazione,
organizzazione,   assegnazione   e    reperimento    dei    documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni  nell'ambito
del  sistema  di  classificazione  d'archivio   adottato:   essa   e'
effettuata mediante sistemi informativi automatizzati. 
   r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI  l'insieme  delle
risorse di calcolo, degli apparati, delle  reti  di  comunicazione  e
delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per  la
gestione dei documenti. 
   s)  SEGNATURA  DI  PROTOCOLLO  l'apposizione   o   l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e  non  modificabile
delle informazioni riguardanti il documento stesso. 
 
                                  AVVERTENZA 
             I riferimenti normativi  relativi  al  regolamento  sono
          riportati  in  calce  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica di approvazione del testo unico, pubblicato  nel
          presente supplemento ordinario